Post by lucaLe spese per i provini sono a carico del committente, che è obbligato
a farli presentare. Di norma se ne occupa l'impresa di concerto con il
direttore dei lavori.
I capitolati prevedeno gli oneri per le prove sui materiali a carico
dell'impresa e non a carico del committente.
Il prelievo dei campioni da sottoporre a prove DEVE essere eseguito dal
Direttore dei Lavori (o suo delegato) il quale siglerà ogni campione e
provvederà anche a preparare la distinta dei campioni e delle prove da
condurre e inoltrare infine, unitamente ai campioni, la richiesta delle
prove al laboratorio Ufficiale o Autorizzato.
Post by lucaLe certificazioni devono essere vidimate dal D.L. e poi essere
I certificati non vengono vidimati dal DL bensì semplicemente acquisiti
dal DL allo scopo di poter procedere al controllo ed alla accettazione
del quantitativo di materiale cui si riferiscono le prove. Per
l'accettazione il DL dovrebbe (non sta scritto da nessuna parte ma...)
redarre un verbalino riportandone anche le elaborazioni condotte per
l'accettazione.
I certificati di prova vengono allegati alla "relazione a strutture
ultimate" la cui redazione afferisce ai compiti del DL.
Post by lucaconsegnate al collaudatore: sono infatti un allegato del collaudo.
E' la relazione a strutture ultimate che viene consegnata al
collaudatore ed e' solo documentazione di base per la redazione del
certificato di collaudo. La relazione a strutture ultimate NON è un
allegato del certificato di collaudo (e pertanto nemmeno i relativi
certificati ad essa allegati).
Sono, invece, allegati al certificato di collaudo statico eventuali
prove aggiuntive sui materiali che il collaudatore dovesse ritenere
necessarie o anche prove di carico ordinate da quest'ultimo.
Un caro saluto. gio
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