Discussione:
necessità di modifiche al CPI
(troppo vecchio per rispondere)
Luca1963
2013-07-02 09:31:26 UTC
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Buongiorno,
nel caso di sostituzione del generatore (caldaia) con uno di potenza
inferiore, è necessario chiedere un aggiornamento del CPI ?

Grazie.
--
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Tigers
2013-07-02 10:58:01 UTC
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Post by Luca1963
Buongiorno,
nel caso di sostituzione del generatore (caldaia) con uno di potenza
inferiore, è necessario chiedere un aggiornamento del CPI ?
Grazie.
Essendo in favore di sicurezza, ma rilevante ai fini della sicurezza
antincendio secondo me sei obbligato ad una nuova SCIA semplificata
(vedi sotto).

Col nuovo regime DM 7 agiosto 2012, sei obbligato ad una semplice
segnalazione solo per modifiche non essenziali, che vanno segnalate alla
prima occasione di rinnovo di conformita' (come si chiama oggi il
"rinnovo CPI" che in realta' non ha piu' scadenza).

Riferimenti: art. 4 commi 7 ed 8 DM 7 agosto 2012 ed allegato IV allo
stesso decreto che individua invece le modifiche rilevanti che devono
essere oggetto di nuova SCIA che potra' essere:

- semplificata nel caso di modifiche che non comportano aggravio delle
condizioni di sicurezza, ed alleghi solo il PIN 2.6-2012;
- completa nel caso di aggravio, con tutti gli allegati del caso.

Lo dico per sottolineare una cosa che e' sfuggita a molti: OGNI
modifica, ANCHE SE NON AGGRAVIA IL RISCHIO DI INCENDIO, deve essere
oggetto di SCIA VVF.

Nel tuo caso IMHO la modifica non puo' essere considerata "non
sostanziale" (art.8) in quanto ha influenza (per quanto positiva) sulla
sicurezza antincendio, ma certamente non comporta un aggravio. Rientri
quindi nel comma 7: nuova SCIA con allegato il PIN 2.6 e null'altro.

All'atto pratico credo che molti se ne disinteressino e si limitino,
quando va bene, alla segnalazione in occasione del rinnovo e sono anche
convinto che sia la risposta che danno molti comandi, che non vogliono
aumentare le cartacce. Il mio parere e' che sia meglio di niente ma NON
e' quello che dice la normativa vigente.

Per un'attivita' di tipo B la differenza e' piu' marcata:

1. Aggravio rischio = nuovo parere e nuova SCIA completa;
2. modifiche generiche ai quantitativi o alle condizioni di sicurezza
che non aggraviano = solo nuova SCIA semplificata;
3. modifiche minori = solo segnalazione al rinnovo periodico.

Spero di essere stato chiaro.
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
Luca1963
2013-07-02 12:13:07 UTC
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Chiarissimo come sempre.

Grazie
Post by Tigers
Post by Luca1963
Buongiorno,
nel caso di sostituzione del generatore (caldaia) con uno di potenza
inferiore, è necessario chiedere un aggiornamento del CPI ?
Grazie.
Essendo in favore di sicurezza, ma rilevante ai fini della sicurezza
antincendio secondo me sei obbligato ad una nuova SCIA semplificata
(vedi sotto).
Col nuovo regime DM 7 agiosto 2012, sei obbligato ad una semplice
segnalazione solo per modifiche non essenziali, che vanno segnalate alla
prima occasione di rinnovo di conformita' (come si chiama oggi il
"rinnovo CPI" che in realta' non ha piu' scadenza).
Riferimenti: art. 4 commi 7 ed 8 DM 7 agosto 2012 ed allegato IV allo
stesso decreto che individua invece le modifiche rilevanti che devono
- semplificata nel caso di modifiche che non comportano aggravio delle
condizioni di sicurezza, ed alleghi solo il PIN 2.6-2012;
- completa nel caso di aggravio, con tutti gli allegati del caso.
Lo dico per sottolineare una cosa che e' sfuggita a molti: OGNI
modifica, ANCHE SE NON AGGRAVIA IL RISCHIO DI INCENDIO, deve essere
oggetto di SCIA VVF.
Nel tuo caso IMHO la modifica non puo' essere considerata "non
sostanziale" (art.8) in quanto ha influenza (per quanto positiva) sulla
sicurezza antincendio, ma certamente non comporta un aggravio. Rientri
quindi nel comma 7: nuova SCIA con allegato il PIN 2.6 e null'altro.
All'atto pratico credo che molti se ne disinteressino e si limitino,
quando va bene, alla segnalazione in occasione del rinnovo e sono anche
convinto che sia la risposta che danno molti comandi, che non vogliono
aumentare le cartacce. Il mio parere e' che sia meglio di niente ma NON
e' quello che dice la normativa vigente.
1. Aggravio rischio = nuovo parere e nuova SCIA completa;
2. modifiche generiche ai quantitativi o alle condizioni di sicurezza
che non aggraviano = solo nuova SCIA semplificata;
3. modifiche minori = solo segnalazione al rinnovo periodico.
Spero di essere stato chiaro.
--
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