Discussione:
dubbio amletico sulle altezze minime interne
(troppo vecchio per rispondere)
studio-erre
2009-12-10 10:18:44 UTC
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Dubbio Amletico sulle altezze minime interne

Buonagiornata a tutti

Allora il problema è questo:

Quando devo stabile se l'altezza di un edificio esistente è
regolare o meno (per essere a norma, non abusivo, commerciabile
ecc..) devo fare riferimento in base all'epoca di edificazione
del fabbricato alle seguenti normative:

- edificio realizzato prima del 1896 (non esistevano regole
sull'altezza, quindi teoricamente qualunque altezza 2,20
piuttosto che 2,50 è regolare)

- edificio realizzato dal 1986 al 1975 (le indicazioni in merito
sono fornite dalle "Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896"
che prevedevano all'art. 63, ora modificato dall'art. 1
del D.M. 5-7-1975, l'altezza interna del piano terra pari a m. 4
e m 3 per qualunque altro piano abitabile ........ quindi un
edificio costruito dopo il 1896 e prima del 1975 per essere a
norma richiedeva l'altezza interna dei vani abitabili pari a 3
m. o 4 m a seconda del piano?)
si veda a riguardo:
http://architettura.supereva.com/notes/ns_nazionale/anno_96/ISTR.
MIN.20-6-96.html

- edificio realizzato dopo il 1975 (le disposizioni sono quelle
del D.M. 5 luglio 1975 integrate con D.M. 9 giugno 1999 che
fissano l'altezza dei locali abitativi in m. 2,70, riducibili a
m. 2,55 per località al di sopra dei 1000 m. s.l.m.



o mi sta sfuggendo qualcosa ....... ci sono altre norme leggi,
regolamenti da considerare?


Ringrazio in anticipo, chi armato di santa pazienza mi vorrà
rispondere
--
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Studiomirano
2009-12-11 17:50:39 UTC
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secondo me è così, salvo regolamenti locali.

Senti, non è che puoi postare la istruzioni del 1896? Non riesco accedere a
quel link che hai dato e non sono mai riuscito a trovarne una versione
integrale



"studio-erre" <***@libero.it> ha scritto nel messaggio news:***@db-newsgroup.vg.virgilio.net..
.
Post by studio-erre
Dubbio Amletico sulle altezze minime interne
Buonagiornata a tutti
Quando devo stabile se l'altezza di un edificio esistente è
regolare o meno (per essere a norma, non abusivo, commerciabile
ecc..) devo fare riferimento in base all'epoca di edificazione
- edificio realizzato prima del 1896 (non esistevano regole
sull'altezza, quindi teoricamente qualunque altezza 2,20
piuttosto che 2,50 è regolare)
- edificio realizzato dal 1986 al 1975 (le indicazioni in merito
sono fornite dalle "Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896"
che prevedevano all'art. 63, ora modificato dall'art. 1
del D.M. 5-7-1975, l'altezza interna del piano terra pari a m. 4
e m 3 per qualunque altro piano abitabile ........ quindi un
edificio costruito dopo il 1896 e prima del 1975 per essere a
norma richiedeva l'altezza interna dei vani abitabili pari a 3
m. o 4 m a seconda del piano?)
http://architettura.supereva.com/notes/ns_nazionale/anno_96/ISTR.
MIN.20-6-96.html
- edificio realizzato dopo il 1975 (le disposizioni sono quelle
del D.M. 5 luglio 1975 integrate con D.M. 9 giugno 1999 che
fissano l'altezza dei locali abitativi in m. 2,70, riducibili a
m. 2,55 per località al di sopra dei 1000 m. s.l.m.
o mi sta sfuggendo qualcosa ....... ci sono altre norme leggi,
regolamenti da considerare?
Ringrazio in anticipo, chi armato di santa pazienza mi vorrà
rispondere
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Post by studio-erre
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studio-erre
2009-12-12 08:48:43 UTC
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Grazie per la conferma, ecco qua il link corretto

http://architettura.supereva.com/notes/ns_nazionale/anno_96/ISTR.
MIN.20-6-96.html

(devi aggiungere al link la parte che va a capo ... MIN.20-6-
96.htlm)


mi domandavo anche:
- riguardo ai fabbricati realizzati prima del 1942 (L.U.) o
prima del 1967 (Legge Ponte) fuori dai centri abitati (cioè
quelli per i quali non era ancora obbligatoria la licenza
edilizia)

SE

la mancata rispondenza delle altezze minime interne alle norme
igienico-sanitarie di cui sopra,(quindi quelle che vanno dal
1896 al 1975, dei 3 m o 4 m a seconda del piano per capirci),
appunto RIPETO dei fabbricati realizzati nell'arco temporale che
va fino al 1942 e fino al 1967 (solo per i fabbricati realizzati
fuori dai centri abitati) non soggetti a titolo edilizio

HA RILIEVO

ai fini della REGOLARITA' EDILIZIA (cioè costituisce un ABUSO
EDILIZIO, ma mi pare che trattandosi di norme igieniche non vi
siano violazioni di tipo urbanistico-edilizio) e in particolare
della COMMERCIABILITA' ad esempio ai fini delle dichiarazioni da
rendere nella redazione dei rapporti di valutazione (perizie)
per le banche (quando ovviamente tali dichiarazioni sono
richieste)
(chiedo scusa per l'incasinamento ma non sono riuscito a
spiegarmi in maniera più semplice)
--
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eduardo.ligotti
2009-12-12 10:34:20 UTC
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Se ho capito bene si tratta di sapere se l'altezza interna è indice di
abusivismo edilizio urbanistico.
Se si semplifichiamo: prima della L 1150/42 e del 1/9/1967 (L765 e seguente
DM 1440/68) tutto è in regola, dopo vale il regolamento ediliziocomunale
( 300/320 in generale e 250 comuni di montagna, 230 di media nei sottotetti
abitabili) poi dal 1975 i 270 (250 montagna) e 230 di media nei sottotetti
abitabili sempre che il regolamento non dica altro
Post by studio-erre
Grazie per la conferma, ecco qua il link corretto
http://architettura.supereva.com/notes/ns_nazionale/anno_96/ISTR.
MIN.20-6-96.html
(devi aggiungere al link la parte che va a capo ... MIN.20-6-
96.htlm)
- riguardo ai fabbricati realizzati prima del 1942 (L.U.) o
prima del 1967 (Legge Ponte) fuori dai centri abitati (cioè
quelli per i quali non era ancora obbligatoria la licenza
edilizia)
SE
la mancata rispondenza delle altezze minime interne alle norme
igienico-sanitarie di cui sopra,(quindi quelle che vanno dal
1896 al 1975, dei 3 m o 4 m a seconda del piano per capirci),
appunto RIPETO dei fabbricati realizzati nell'arco temporale che
va fino al 1942 e fino al 1967 (solo per i fabbricati realizzati
fuori dai centri abitati) non soggetti a titolo edilizio
HA RILIEVO
ai fini della REGOLARITA' EDILIZIA (cioè costituisce un ABUSO
EDILIZIO, ma mi pare che trattandosi di norme igieniche non vi
siano violazioni di tipo urbanistico-edilizio) e in particolare
della COMMERCIABILITA' ad esempio ai fini delle dichiarazioni da
rendere nella redazione dei rapporti di valutazione (perizie)
per le banche (quando ovviamente tali dichiarazioni sono
richieste)
(chiedo scusa per l'incasinamento ma non sono riuscito a
spiegarmi in maniera più semplice)
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studio-erre
2009-12-12 11:28:44 UTC
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Grazie per la risposta, ti chiedo un paio di precisazioni


Se ho capito bene si tratta di sapere se l'altezza interna è
indice di abusivismo edilizio urbanistico.

Esatto



Se si semplifichiamo:



prima della L 1150/42 e del 1/9/1967 (L765 e seguente DM
1440/68) tutto è in regola,

scusa ma per gli edifici realizzati nei CENTRI ABITATI dal 1942
era già obbligatoria la licenza edilizia, quindi seguendo il
ragionamento, anche questi dovrebbero essere conformi
all'altezza prevista dalle ISTR.MIN. del 1896 o meglio come
giustamente tu dici al regolamento ediliziocomunale






dopo vale il regolamento ediliziocomunale ( 300/320 in generale
e 250 comuni di montagna, 230 di media nei sottotetti abitabili)

scusa la pignoleria vale dopo la legge ponte (1 settembre 1967)
che allargava la licenza a tutto il territorio comunale? (quindi
un edificio realizzato nel 1968 doveva già adeguarsi?)






poi dal 1975 i 270 (250 montagna) e 230 di media nei sottotetti
abitabili sempre che il regolamento non dica altro

OK
--
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eduardo.ligotti
2009-12-13 09:56:25 UTC
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Post by studio-erre
Grazie per la risposta, ti chiedo un paio di precisazioni
Se ho capito bene si tratta di sapere se l'altezza interna è
indice di abusivismo edilizio urbanistico.
Esatto
prima della L 1150/42 e del 1/9/1967 (L765 e seguente DM
1440/68) tutto è in regola,
scusa ma per gli edifici realizzati nei CENTRI ABITATI dal 1942
era già obbligatoria la licenza edilizia, quindi seguendo il
ragionamento, anche questi dovrebbero essere conformi
all'altezza prevista dalle ISTR.MIN. del 1896 o meglio come
giustamente tu dici al regolamento ediliziocomunale
Non è detto le istruzioni ministeriali non sono cogenti ( non sono norma di
legge sono indicative) mentre il regolamento edilizio si
Post by studio-erre
dopo vale il regolamento ediliziocomunale ( 300/320 in generale
e 250 comuni di montagna, 230 di media nei sottotetti abitabili)
scusa la pignoleria vale dopo la legge ponte (1 settembre 1967)
che allargava la licenza a tutto il territorio comunale? (quindi
un edificio realizzato nel 1968 doveva già adeguarsi?)
No una legge non può avere valore retroattivo per cui una casa costurita con
le norme precedenti non deve adeguarsi a meno di specifica norma (es. quelle
sul risparmio energetico in caso di ristrutturazione completa del fabbricato
che equivale tecnicamente alla ricostruzione.)
Post by studio-erre
poi dal 1975 i 270 (250 montagna) e 230 di media nei sottotetti
abitabili sempre che il regolamento non dica altro
OK
--
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Studiomirano
2009-12-15 20:46:59 UTC
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secondo me il discorso conformità urbanistica - conformita igienico
sanitaria va distinto.

Un edificio può essere non abitabile, ma non per questo abusivo.

Ti faccio l'esempio dell'ultimo condono del 2003, al contrario di quello
dell'85, esso sana gli edifici abusivi, ma non supera le norme iginieco
santarie. Tu sani l'edificio, ma se non ha le h di legge, non ne ottieni
comunque l'agibilità.
.
Post by eduardo.ligotti
Post by studio-erre
Grazie per la risposta, ti chiedo un paio di precisazioni
Se ho capito bene si tratta di sapere se l'altezza interna è
indice di abusivismo edilizio urbanistico.
Esatto
prima della L 1150/42 e del 1/9/1967 (L765 e seguente DM
1440/68) tutto è in regola,
scusa ma per gli edifici realizzati nei CENTRI ABITATI dal 1942
era già obbligatoria la licenza edilizia, quindi seguendo il
ragionamento, anche questi dovrebbero essere conformi
all'altezza prevista dalle ISTR.MIN. del 1896 o meglio come
giustamente tu dici al regolamento ediliziocomunale
Non è detto le istruzioni ministeriali non sono cogenti ( non sono norma di
legge sono indicative) mentre il regolamento edilizio si
Post by studio-erre
dopo vale il regolamento ediliziocomunale ( 300/320 in generale
e 250 comuni di montagna, 230 di media nei sottotetti abitabili)
scusa la pignoleria vale dopo la legge ponte (1 settembre 1967)
che allargava la licenza a tutto il territorio comunale? (quindi
un edificio realizzato nel 1968 doveva già adeguarsi?)
No una legge non può avere valore retroattivo per cui una casa costurita con
le norme precedenti non deve adeguarsi a meno di specifica norma (es. quelle
sul risparmio energetico in caso di ristrutturazione completa del fabbricato
che equivale tecnicamente alla ricostruzione.)
Post by studio-erre
poi dal 1975 i 270 (250 montagna) e 230 di media nei sottotetti
abitabili sempre che il regolamento non dica altro
OK
--
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eduardo.ligotti
2009-12-20 23:47:44 UTC
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Post by Studiomirano
secondo me il discorso conformità urbanistica - conformita igienico
sanitaria va distinto.
Un edificio può essere non abitabile, ma non per questo abusivo.
Ti faccio l'esempio dell'ultimo condono del 2003, al contrario di quello
dell'85, esso sana gli edifici abusivi, ma non supera le norme iginieco
santarie. Tu sani l'edificio, ma se non ha le h di legge, non ne ottieni
comunque l'agibilità.
Può sempre andare in deroga con la solita pratichetta all'ASL ( è un
"trucco" che uso spesso per i locali ad uffici e/od abitazioni ai piani
interrati, ci metto la ventilazione meccanica)
Studiomirano
2009-12-22 21:46:43 UTC
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l'ASL non mi ha mai accettato queste "deroghe", qualche volta ha accettato
deroghe all sup finestrata, ma mai all'altezza
Post by eduardo.ligotti
Post by Studiomirano
secondo me il discorso conformità urbanistica - conformita igienico
sanitaria va distinto.
Un edificio può essere non abitabile, ma non per questo abusivo.
Ti faccio l'esempio dell'ultimo condono del 2003, al contrario di quello
dell'85, esso sana gli edifici abusivi, ma non supera le norme iginieco
santarie. Tu sani l'edificio, ma se non ha le h di legge, non ne ottieni
comunque l'agibilità.
Può sempre andare in deroga con la solita pratichetta all'ASL ( è un
"trucco" che uso spesso per i locali ad uffici e/od abitazioni ai piani
interrati, ci metto la ventilazione meccanica)
eduardo.ligotti
2009-12-24 09:09:41 UTC
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Post by Studiomirano
l'ASL non mi ha mai accettato queste "deroghe", qualche volta ha accettato
deroghe all sup finestrata, ma mai all'altezza
Ho sempre detto che "comune che vai norme che trovi" e che "la certezza del
diritto in edilizia è l'incertezza" da me se metto un buon progetto di
ventilazione forzata vado in deroga, anche per gli uffici sotto terra.
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