Rex
2007-05-19 08:32:03 UTC
Denominazione titolo professionale di Perito Industriale 16/05/2007
La VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha iniziato
in data 11.5.2007 l'esame in sede referente della proposta di legge recante
«Modifica della denominazione del titolo professionale di perito
industriale» (C1870). Il provvedimento si propone la sostituzione della
denominazione del relativo titolo professionale con altra più vicina alla
denominazione comunitaria del professionista tecnico avente la medesima
formazione curriculare, con ciò senza modificare le attività professionali
riservate per legge e determinate dalla vigente normativa di settore.
Il provvedimento, al fine di assicurare una maggiore intelligibilità
del titolo professionale di perito industriale, adegua la relativa
denominazione alle denominazioni utilizzate nell'ambito dell'Unione europea
per identificare il libero professionista esercente l'attività regolamentata
con pari livello di qualificazione e di formazione, sostituendo in tutte le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti, la denominazione «perito
industriale» con la denominazione «ingegnere tecnico». Quanto sopra non
modifica le competenze, le attività e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente concernente l'esercizio della relativa professione.
Si ricorda che il provvedimento è ancora in fase di discussione in
Parlamento, e dunque non vigente.
La VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha iniziato
in data 11.5.2007 l'esame in sede referente della proposta di legge recante
«Modifica della denominazione del titolo professionale di perito
industriale» (C1870). Il provvedimento si propone la sostituzione della
denominazione del relativo titolo professionale con altra più vicina alla
denominazione comunitaria del professionista tecnico avente la medesima
formazione curriculare, con ciò senza modificare le attività professionali
riservate per legge e determinate dalla vigente normativa di settore.
Il provvedimento, al fine di assicurare una maggiore intelligibilità
del titolo professionale di perito industriale, adegua la relativa
denominazione alle denominazioni utilizzate nell'ambito dell'Unione europea
per identificare il libero professionista esercente l'attività regolamentata
con pari livello di qualificazione e di formazione, sostituendo in tutte le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti, la denominazione «perito
industriale» con la denominazione «ingegnere tecnico». Quanto sopra non
modifica le competenze, le attività e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente concernente l'esercizio della relativa professione.
Si ricorda che il provvedimento è ancora in fase di discussione in
Parlamento, e dunque non vigente.