"T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.II, n. 2587 del 18
febbraio - 23 marzo 1999
In realtà la sentenza è la n° 914, mentre 2587 indica il numero del
ricorso.
Te la riporto integralmente, ma la trovi sul motore di ricerca del
consiglio di stato.
http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/
----------------------------------------
N. 914/99 Reg. Sent.
N. 2587/97 Reg. Ric.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n.2587/97 r.g.proposto da
IL CHIOSO srl
rappresentata e difesa dall' Avv.Riccardo Villata ed elettivamente
domiciliata presso lo stesso, in Milano, v.S.Barnaba, 30;
CONTRO
Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Maria Rita Surano e Salvatore De Tuglie, ed
elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Milano,
v.della Guastalla, 8 ;
per l'accertamento
degli oneri effettivamente dovuti per la concessione edilizia 17.3.97
n. 347 e la condanna alla restituzione con gli interessi legali di
quanto percepito indebitamente.
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente;
viste le memorie delle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il dott.
Riccardo Savoia, i procuratori delle parti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la concessione edilizia
17.3.97 nella parte in cui il comune di Milano, determinandone il
contributo, ha inserito in esso anche l’ importo del costo di
costruzione relativo ai box pertinenziali all'edificio.
Espone la ricorrente di aver ottenuto dal comune di Milano il rilascio
della concessione edilizia per la realizzazione di un edificio
residenziale il cui progetto prevede cinque piani fuori terra e due
interrati a uso box pertinenziali.
La controversia nasce dalla pretesa del comune di Milano di calcolare
la parte di contributo concessorio rappresentata dalla quota
commisurata sul costo di costruzione tenendo conto anche delle
superfici dei garage sotterranei, malgrado che per gli stessi l'atto
assentivo debba essere gratuito.
In tal modo la quota di cui si discute è aumentata fino a Lit.
210.853.650 in luogo di circa Lit. 77.000.000 altrimenti dovute.
Il contributo sul costo di costruzione è determinato alla stregua del
decreto ministeriale 10 maggio 1977, il quale identifica, tra l'altro
classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle
considerate dalla legge 11.1.1965 n. 1169, utilizzando per ciascuna di
dette classi una maggiorazione del costo di costruzione. Quest'ultimo è
computato moltiplicando la superficie complessiva del fabbricato per il
costo unitario a metro quadro, il cui valore base è stato determinato
in lire 482.300.
Detto costo unitario viene poi sottoposto a maggiorazione percentuale,
a seconda della classe di appartenenza dell'edificio.
La superficie complessiva è data dalla somma della superficie utile
abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali
destinate a servizi accessori: tra queste ultime rientrano le
autorimesse singole o collettive.
La superficie utile abitabile determina un incremento percentuale sul
costo di costruzione quando i locali destinati a residenza superino
determinati dimensioni; pure con riferimento a superficie non
residenziale destinata a servizi accessori si prevedono dei
coefficienti di incremento a seconda della percentuale di incidenza
della superficie netta totale di servizi accessori rispetto alla
superficie utile abitabile per edificio.
Nel caso in esame tale incidenza cambia radicalmente a seconda che
nell'ambito della voce servizi accessori siano meno considerati i box
pertinenziali realizzati nel fabbricato, giacché nel caso affermativo
come ritiene il Comune, l'aumento conseguente altera il rapporto in
misura tale da determinare l'inserimento dell'immobile in una classe
diversa, con conseguente rilevante aumento della percentuale
applicabile ai fini del calcolo del costo di costruzione.
Sostiene il Comune l'esattezza della operazione realizzata in quanto,
mentre non sarebbe dovuto il pagamento del contributo di
urbanizzazione, ai sensi della legge cosiddetta Tognoli, nulla avrebbe
innovato la predetta normativa in relazione al costo di costruzione,
attesane la natura tributaria, con la conseguenza che le autorimesse
singole e collettive dovrebbero essere ricomprese ai fini del calcolo
dello stesso costo.
Sostiene invece la ricorrente che il D.M.10 maggio 77 risulterebbe
superato dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, nella parte in cui
stabilisce, all'articolo 11, che, in quanto opere d'urbanizzazione, i
parcheggi pertinenziali sarebbero completamente gratuiti ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 10/77.
Così evidenziata la questione proposta, ritiene il Collegio che
correttamente il Comune richiami la natura tributaria del costo di
costruzione, così come affermato anche di recente dalla giurisprudenza:
“la quota di contributo di concessione afferente al costo di
costruzione ha natura prevalentemente tributaria e si ricollega alla
produzione di ricchezza che lo sfruttamento di parte del territorio è
suscettibile di produrre e quindi alla potenzialità economica che ne
consegue, con la conseguenza che, essendo obbligazione totalmente
svincolata dall'obbligo del comune di dotare il territorio delle
necessarie opere d'urbanizzazione, essa non viene meno neppure
nell'ipotesi in cui queste ultime vengano realizzate direttamente da
parte dei concessionari”(Tar Catanzaro, 24 luglio 1997, n. 526).
Tuttavia tale richiamo non è sufficiente a escludere la gratuità dei
box pertinenziali, così come richiesto dalla ricorrente.
Dispone infatti l'articolo 11 della legge n. 122/89 che le opere e gli
interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di
urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f)
della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Tale norma prevede che il contributo di cui al precedente articolo 3,
vale a dire quello commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, non è dovuto per le
opere pubbliche d’interesse generale, nonché per le opere di
urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici.
Il richiamato coacervo normativo non consente dunque di distinguere tra
gratuità del costo di costruzione e gratuità degli oneri di
urbanizzazione, attribuendo la legge la valenza di opere di
urbanizzazione ai parcheggi pertinenziali, per cui ne è escluso il
contributo relativo sia al costo di urbanizzazione che a quello di
costruzione.
Conseguentemente è illegittimo il calcolo effettuato dal Comune che ha
incluso anche le aree relative ai box pertinenziali, dovendo invece
queste ultime non essere computate a tal fine.
Il ricorso va pertanto accolto, con obbligo da parte
dell'amministrazione di procedere alla restituzione della maggior somma
corrisposta dalla ricorrente, posto che l'onere dalla stessa dovuto
risulta pari a L. 77.056.193, maggiorata di interessi dalla data del
pagamento al saldo.
Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez.II,
definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso, e per l’effetto accerta l’importo dovuto in lire
77.056.193, e condanna l’amministrazione alla restituizione della
maggior somma corrisposta, maggiorata di interessi dal pagamento al
saldo.
Condanna l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite,
liquidate in lire 5.000.000 – cinquemilioni-, in favore della
ricorrente.
Così deciso in Milano, il 18 febbraio 1999, dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei signori:
Ezio Maria Barbieri Presidente
Domenico Giordano Consigliere
Riccardo Savoia I Referendario est.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
--
Ciao, DOCstone