Discussione:
Legge 122/89 e pagamento oneri
(troppo vecchio per rispondere)
SuperP
2006-05-11 16:27:46 UTC
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L'art 11 mi dice:" 1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente
legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi
dell’articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977,
n. 10." ossia " Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è
dovutoper gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli entiistituzionalmente competenti
nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;", dove all'art. 3 il contributo è
"1. La concessione comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo
di costruzione."

Ciò premesso, io sostengo (e la LR Lombardia dovrebbe essere simile)
che i garage tutti, ossia sopra o sotto il m2/10m3 di costruzione NON
debbano pagare ne costo di costruzione ne oneri.

Il comune mi dice che non ne vuole sentire..

Voi avete per le mani qualche sentenza su questo aspetto?
DOCstone
2006-05-11 19:36:53 UTC
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Post by SuperP
Ciò premesso, io sostengo (e la LR Lombardia dovrebbe essere simile)
che i garage tutti, ossia sopra o sotto il m2/10m3 di costruzione NON
debbano pagare ne costo di costruzione ne oneri.
Il comune mi dice che non ne vuole sentire..
I parcheggi da realizzrsi contestualmente alle nuove costruzioni (1mq
ogn 10mq) non sono stati introdotti dalla Legge Tognoli, ma dalla
Legge ponte (765/67) che modificava la legge urbanistica nazionale
(1150/42). La tognoli ha semplicemente adeguato le superifici alle
nuove esigenze.

Invece, all'art. 9, ha introdotto una nuova tipologia di parcheggio,
aggiuntiva rispetto a quella precedente, e quindi solo queste queste
(oltre ai PUP) sono "le opere di cui alla presente legge sono opere di
urbanizzazione esenti da contributo".

Del resto anche il DM 801/77, emanato ai sensi della bucalossi, che
determinava il costo di costruzione per il calcolo del contributo,
comprendeva espressamente le autorimesse.

Una delle sentenze in materia è quella del CdS n° 5676 del 2000, ma
purtroppo per te è contraria.:
" Se l'A.C. ha ritenuto di ammettere una deroga agli indici di
edificabilità previsti dallo strumento urbanistico vigente,
avvalendosi, impropriamente, del disposto di cui al citato art. 9, non
per questo doveva necessariamente applicare la norma (inapplicabile,
per quanto si è detto, in fattispecie relative a nuove costruzioni)
nella sua pienezza e unire alla eccezionale deroga allo strumento
urbanistico anche la gratuità dell’intervento."

Per approfondimenti:
http://www.bosettiegatti.com/info/sentenze/edilizia/e022_parcheggi.htm
--
Ciao, DOCstone
SuperP
2006-05-12 06:46:44 UTC
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Ciò premesso, io sostengo (e la LR Lombardia dovrebbe essere simile) che i
garage tutti, ossia sopra o sotto il m2/10m3 di costruzione NON debbano
pagare ne costo di costruzione ne oneri.
Il comune mi dice che non ne vuole sentire..
Una delle sentenze in materia è quella del CdS n° 5676 del 2000, ma purtroppo
" Se l'A.C. ha ritenuto di ammettere una deroga agli indici di edificabilità
previsti dallo strumento urbanistico vigente, avvalendosi, impropriamente,
del disposto di cui al citato art. 9, non per questo doveva necessariamente
applicare la norma (inapplicabile, per quanto si è detto, in fattispecie
relative a nuove costruzioni) nella sua pienezza e unire alla eccezionale
deroga allo strumento urbanistico anche la gratuità dell’intervento."
Grazie innanzitutto..
Ho provato a smanettere e ho trovato due tipi di giurisprudenza: un
filone che ammette la gratuità dei parcheggi (non nel limite 1m2/10m3)
ai soli edifici esistenti (la sentenza che citi tu ed altre) e poi un
altro filone che (come la Lombardia) scomputa totalmente anche i nuovi
garage. Ho probeli però con questa sentenza, dato che ho letto il solo
riassunto. Se qualcuno riuscisse a trovarla posto gli estremi "T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez.II, n. 2587 del 18 febbraio - 23 marzo 1999 (la
quale, per inciso, non solo affermava la gratuità delle autorimesse
sempre e comunque, ma altresì la loro ininfluenza al fine della
determinazione della classe dell'edificio "

P.S.: Nei comuni veneti dove opero, se ne sono sempre fregati e fanno
pagare fior fiori di euri anche per i garage su edifici esistenti..
Tigers
2006-05-12 07:19:49 UTC
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SuperP ha scritto:
[snip]
Post by SuperP
Grazie innanzitutto..
Ho provato a smanettere e ho trovato due tipi di giurisprudenza: un
filone che ammette la gratuità dei parcheggi (non nel limite 1m2/10m3)
ai soli edifici esistenti (la sentenza che citi tu ed altre) e poi un
altro filone che (come la Lombardia) scomputa totalmente anche i nuovi
garage. Ho probeli però con questa sentenza, dato che ho letto il solo
riassunto. Se qualcuno riuscisse a trovarla posto gli estremi "T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez.II, n. 2587 del 18 febbraio - 23 marzo 1999 (la
quale, per inciso, non solo affermava la gratuità delle autorimesse
sempre e comunque, ma altresì la loro ininfluenza al fine della
determinazione della classe dell'edificio "
L'ininfluenza per la classe adesso e' anche nella LR 12/2005 quindi su
quello vai tranquillo.

Sul resto non so aiutarti, perche' anche qui ogni volta che si parla di
oneri e' una lotta...
Post by SuperP
P.S.: Nei comuni veneti dove opero, se ne sono sempre fregati e fanno
pagare fior fiori di euri anche per i garage su edifici esistenti..
Sinceramente non mi e' mai capitato un progetto del genere. E anche i
progetti vecchi non fanno testo, perche' han da poco cambiato
responsabile tecnico e geometri di contorno, quindi la "legge" e'
cambiata di conseguenza... :(
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
DOCstone
2006-05-12 08:08:23 UTC
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"T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.II, n. 2587 del 18
febbraio - 23 marzo 1999
In realtà la sentenza è la n° 914, mentre 2587 indica il numero del
ricorso.
Te la riporto integralmente, ma la trovi sul motore di ricerca del
consiglio di stato.
http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/



----------------------------------------

N. 914/99 Reg. Sent.
N. 2587/97 Reg. Ric.


Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n.2587/97 r.g.proposto da

IL CHIOSO srl

rappresentata e difesa dall' Avv.Riccardo Villata ed elettivamente
domiciliata presso lo stesso, in Milano, v.S.Barnaba, 30;

CONTRO
Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Maria Rita Surano e Salvatore De Tuglie, ed
elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Milano,
v.della Guastalla, 8 ;

per l'accertamento

degli oneri effettivamente dovuti per la concessione edilizia 17.3.97
n. 347 e la condanna alla restituzione con gli interessi legali di
quanto percepito indebitamente.

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente;

viste le memorie delle parti;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il dott.
Riccardo Savoia, i procuratori delle parti;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la concessione edilizia
17.3.97 nella parte in cui il comune di Milano, determinandone il
contributo, ha inserito in esso anche l’ importo del costo di
costruzione relativo ai box pertinenziali all'edificio.

Espone la ricorrente di aver ottenuto dal comune di Milano il rilascio
della concessione edilizia per la realizzazione di un edificio
residenziale il cui progetto prevede cinque piani fuori terra e due
interrati a uso box pertinenziali.

La controversia nasce dalla pretesa del comune di Milano di calcolare
la parte di contributo concessorio rappresentata dalla quota
commisurata sul costo di costruzione tenendo conto anche delle
superfici dei garage sotterranei, malgrado che per gli stessi l'atto
assentivo debba essere gratuito.

In tal modo la quota di cui si discute è aumentata fino a Lit.
210.853.650 in luogo di circa Lit. 77.000.000 altrimenti dovute.

Il contributo sul costo di costruzione è determinato alla stregua del
decreto ministeriale 10 maggio 1977, il quale identifica, tra l'altro
classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle
considerate dalla legge 11.1.1965 n. 1169, utilizzando per ciascuna di
dette classi una maggiorazione del costo di costruzione. Quest'ultimo è
computato moltiplicando la superficie complessiva del fabbricato per il
costo unitario a metro quadro, il cui valore base è stato determinato
in lire 482.300.

Detto costo unitario viene poi sottoposto a maggiorazione percentuale,
a seconda della classe di appartenenza dell'edificio.

La superficie complessiva è data dalla somma della superficie utile
abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali
destinate a servizi accessori: tra queste ultime rientrano le
autorimesse singole o collettive.

La superficie utile abitabile determina un incremento percentuale sul
costo di costruzione quando i locali destinati a residenza superino
determinati dimensioni; pure con riferimento a superficie non
residenziale destinata a servizi accessori si prevedono dei
coefficienti di incremento a seconda della percentuale di incidenza
della superficie netta totale di servizi accessori rispetto alla
superficie utile abitabile per edificio.

Nel caso in esame tale incidenza cambia radicalmente a seconda che
nell'ambito della voce servizi accessori siano meno considerati i box
pertinenziali realizzati nel fabbricato, giacché nel caso affermativo
come ritiene il Comune, l'aumento conseguente altera il rapporto in
misura tale da determinare l'inserimento dell'immobile in una classe
diversa, con conseguente rilevante aumento della percentuale
applicabile ai fini del calcolo del costo di costruzione.

Sostiene il Comune l'esattezza della operazione realizzata in quanto,
mentre non sarebbe dovuto il pagamento del contributo di
urbanizzazione, ai sensi della legge cosiddetta Tognoli, nulla avrebbe
innovato la predetta normativa in relazione al costo di costruzione,
attesane la natura tributaria, con la conseguenza che le autorimesse
singole e collettive dovrebbero essere ricomprese ai fini del calcolo
dello stesso costo.

Sostiene invece la ricorrente che il D.M.10 maggio 77 risulterebbe
superato dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, nella parte in cui
stabilisce, all'articolo 11, che, in quanto opere d'urbanizzazione, i
parcheggi pertinenziali sarebbero completamente gratuiti ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 10/77.

Così evidenziata la questione proposta, ritiene il Collegio che
correttamente il Comune richiami la natura tributaria del costo di
costruzione, così come affermato anche di recente dalla giurisprudenza:
“la quota di contributo di concessione afferente al costo di
costruzione ha natura prevalentemente tributaria e si ricollega alla
produzione di ricchezza che lo sfruttamento di parte del territorio è
suscettibile di produrre e quindi alla potenzialità economica che ne
consegue, con la conseguenza che, essendo obbligazione totalmente
svincolata dall'obbligo del comune di dotare il territorio delle
necessarie opere d'urbanizzazione, essa non viene meno neppure
nell'ipotesi in cui queste ultime vengano realizzate direttamente da
parte dei concessionari”(Tar Catanzaro, 24 luglio 1997, n. 526).

Tuttavia tale richiamo non è sufficiente a escludere la gratuità dei
box pertinenziali, così come richiesto dalla ricorrente.

Dispone infatti l'articolo 11 della legge n. 122/89 che le opere e gli
interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di
urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f)
della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Tale norma prevede che il contributo di cui al precedente articolo 3,
vale a dire quello commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, non è dovuto per le
opere pubbliche d’interesse generale, nonché per le opere di
urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici.

Il richiamato coacervo normativo non consente dunque di distinguere tra
gratuità del costo di costruzione e gratuità degli oneri di
urbanizzazione, attribuendo la legge la valenza di opere di
urbanizzazione ai parcheggi pertinenziali, per cui ne è escluso il
contributo relativo sia al costo di urbanizzazione che a quello di
costruzione.

Conseguentemente è illegittimo il calcolo effettuato dal Comune che ha
incluso anche le aree relative ai box pertinenziali, dovendo invece
queste ultime non essere computate a tal fine.

Il ricorso va pertanto accolto, con obbligo da parte
dell'amministrazione di procedere alla restituzione della maggior somma
corrisposta dalla ricorrente, posto che l'onere dalla stessa dovuto
risulta pari a L. 77.056.193, maggiorata di interessi dalla data del
pagamento al saldo.

Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez.II,
definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso, e per l’effetto accerta l’importo dovuto in lire
77.056.193, e condanna l’amministrazione alla restituizione della
maggior somma corrisposta, maggiorata di interessi dal pagamento al
saldo.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite,
liquidate in lire 5.000.000 – cinquemilioni-, in favore della
ricorrente.

Così deciso in Milano, il 18 febbraio 1999, dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei signori:

Ezio Maria Barbieri Presidente

Domenico Giordano Consigliere

Riccardo Savoia I Referendario est.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
--
Ciao, DOCstone
SuperP
2006-05-12 08:46:17 UTC
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"T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.II, n. 2587 del 18 febbraio - 23 marzo 1999
In realtà la sentenza è la n° 914, mentre 2587 indica il numero del ricorso.
Te la riporto integralmente, ma la trovi sul motore di ricerca del consiglio
di stato.
http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/
mille grazie
Luciano Vanni
2006-05-12 10:13:10 UTC
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Post by SuperP
"T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.II, n. 2587 del 18 febbraio - 23 marzo 1999
In realtà la sentenza è la n° 914, mentre 2587 indica il numero del ricorso.
Te la riporto integralmente, ma la trovi sul motore di ricerca del consiglio
di stato.
http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/
mille grazie
Dovrebbe dipendere anche dalla regione.

In questi giorni mi è capitata la stessa cosa,sulla legge regionale
toscana (quella oggetto di siluramento) questi interventi sono
equiparati alla ristrutturazione edilizia e pagano in misura molto
ridotta (ma questo articolo non è stato silurato).

probabilmente anche questa norma è incostituzionale perchè va contro
una legge dello stato ma è meglio stare zitti perchè se andiamo a
scavare salta fuori che questi interventi servono a degongestinare le
città mentre i comuni tirano a estendere la norma anche alle
periferie.

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