Discussione:
NTC Valutazione della sicurezza
(troppo vecchio per rispondere)
t***@gmail.com
2017-09-21 08:55:28 UTC
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Domanda.

Edificio esistente (costruito nell'anno 2007), pianura padana.
Struttura con muratura portante perimetrale, orizzontamento in travetti e pignatte e copertura
a due falde in legno massiccio, il tutto su graticcio di travi rovesce.
Insomma, un classico parallelepipedo a 2 piani fuori terra, senza piano interrato.
La struttura è in ottimo stato di conservazione.

A valle dei lavori NON è stato emesso un collaudo statico (per una serie di ragioni che non sto a spiegare).
Ora il committente ha bisogno di questo "collaudo".

Alla luce delle NTC è giusto fare una "valutazione della sicurezza" (capitolo 8) fine a se stessa?

Mi spiego.
Dato che su questo edificio NON sono stati fatti interventi strutturali di alcun tipo dal 2007 (cioè dalla fine del cantiere) il prossimo collaudatore può collaudare (oppure fare un "certificato di idoneità statica"??) basandosi sull'analisi dei documenti esistenti/dei materiali/dei rilievi e basta?
O deve per forza fare una riverifica sismica di un modello dell'edificio?
Ripeto. Non vi sono stati interventi di nessun tipo dal 2007.

Cioè puo' emettere, in coscienza ovviamente, un collaudo a posteriori che "prescinda" dalle verifiche sismiche?

Grazie
Apteryx
2017-09-22 07:06:33 UTC
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Post by t***@gmail.com
A valle dei lavori NON è stato emesso un collaudo statico (per una serie di ragioni che non sto a spiegare).
Ora il committente ha bisogno di questo "collaudo".
la valutazione della sicurezza non è un collaudo, ne lo sostituisce è
solo un elenco di operazioni da svolgere che può essere utile per
formare il convincimento del professionista

devi fare riferimento alla normativa dell'epoca ed espressamente al
regolamento regionale

ante 2008 le costruzioni in muratura non si collaudavano, si c'era
qualcosa di scritto nel dm 1987 ma di fatto non era previsto il deposito
del collaudo perché la L. 1086 lo prevedeva solo per strutture in
acciaio o ca

aggiungo che per tali strutture non veniva fatta neppure la relazione a
strutture ultimate sempre per lo stesso motivo

ed è qui che entrano i regolamenti regionali, nel mio caso ad esempio il
collaudo non c'era mentre in luogo della RSU si depositava la Relazione
di Fine Lavori.

poiché quello che comanda è la normativa regionale, a seconda della
regione esistono due vie

- redazione di un certificato di idoneità statica (alla streguia di come
si farebbe per la L 47/85)

- compilazione di un certificato di collaudo ai sensi del DM 2008 con
caratterizzazioen dei materiali (leggi prove su cls, ferro, blocchi,
legno ecc)

nella mia esperienza, nessuno mai consente di consegnare l'elaborato
previsto dalal normativa vigenet all'epoca della costruzione

considerando il luogo io credo che te la possa cavare con un certificato
di idoneità, ovviamente ben sapendo che per far ottenere l'agibilità al
cliente il professionista assume una gran responsabilità

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