Post by d***@libero.itcortesemente vorrei avere informazioni sul come redigere tale
dichiarazione (premesso che da come ho capito serve solo per la
verifica dell sigma del terreno) ed al limite la norma che la impone.
Ci sono un paio di vecchie circolari ministeriali: la 77 del 1976 e la
35 del 1978.
Siccome sono di difficile reperibilità te le allego (anche se la forma
del file lascia a desiderare)
Ciao
DOCstone
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CIRCOLARE 23 DICEMBRE 1976, N. 77
(MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVENZIONE SOCIALE)
VERIFICHE E CONTROLLI DELLE GRU E DEGLI APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO DI CUI ALL'ART. 194 DEL DECRETO PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547 E ALL'ART. 5
DEL DECRETO MINISTERIALE 12 SETTEMBRE 1959
L'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica
27Ä4Ä1955, n. 547, come S noto, dispone che le gru e gli apparecchi
di sollevamento di portata superiore a kg 200 esclusi quelli
azionati a mano e quelli gi. soggetti e speciali disposizioni di
legge, debbono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno,
per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini
della sicurezza dei lavoratori.
E' altres noto che Ä al fine di migliorare l'efficienza dei
servizi di verifica e di controllo alle installazioni, apparecchi e
attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro Ä con il decreto
ministeriale 12Ä11Ä1959 furono attribuiti all'ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative alle
gru e agli apparecchi di sollevamento di cui in parola (art. 5,
lett. f) (1), del citato decreto).
Ora, in sede di espletamento di tali attribuzioni di verifica e
di controllo da parte dei tecnici dell'E.M.P.I. Ä al quale vanno
presentate le denunce dei datori di lavoro, utenti degli apparecchi
in questione, prima della loro utilizzazione in servizio S stato
ripetutamente riscontrato da qualche tempo che gli apparecchi
sottoposti a verifica di idoneit. non presentano quegli elementi e
quelle condizioni tecniche di sicurezza necessari al fine della
dichiarazione di "adeguatezza" da apporre in calce ai verbali di
verifica, previsti dall'art. 399 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 547/55 e approvati con decreto ministeriale
12Ä9Ä1959 sotto i mod. I e L allegati al decreto stesso.
In particolare veniva rilevato che le gru e gli apparecchi di
sollevamento in moltissimi casi mancavano di documentazione tecnica
idonea a consentire ai tecnici dell'E.M.P.I. le valutazioni e
soprattutto la dichiarazione di agibilit., ad essi incombenti,
dichiarazione, che, in caso di dubbia idoneit., poteva, al limite,
sollecitare l'accertamento d'ufficio con prove tecniche di
riscontro in laboratorio o in sito oppure concludere per la "non
adeguatezza" allorch, la documentazione stessa avesse posto in
evidenza l'inidoneit. del mezzo.
Peraltro, l'espressione generica "con relativi allegati" usata
negli allegati I e L del decreto ministeriale 12Ä11Ä1959 e la
carenza di un preciso quadro di riferimento giuridico, ai fini di
completa ed esauriente interpretazione della espressione stessa,
hanno determinato una grave situazione di incertezza applicativa,
denunciata da parecchi ispettorati del lavoro e concretantesi nella
omissione da parte degli ispettori dell'E.M.P.I. del giudizio di
"adeguatezza" o di "non adeguatezza" del mezzo di sollevamento,
sostituito con una impropria "riserva".
Tale situazione ed il comportamento che l'ha determinata non
appaiono del tutto conformi alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni e non favoriscono certamente quelle condizioni di
sicurezza in cui si deve svolgere il lavoro nei cantieri e negli
stabilimenti, per cui, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 7
del citato decreto del Presidente della Repubblica 27Ä4Ä1955, n.
547, lo scrivente, previa consultazione degli esperti tecnici in
materia, nonch, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro, ha ritenuto Ä nella prospettiva di
riordinamento
formale, prevista a breve scadenza, della specifica normativa
prevenzionistica degli apparecchi di sollevamento Ä di dettare le
disposizioni che seguono, dirette ad assicurare con immediatezza la
corretta applicazione delle norme di prevenzione in relazione
all'uso degli apparecchi in questione.
In sede di prima verifica degli apparecchi di cui alla lett. f
dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 12Ä9Ä1959 ed in
presenza, allo stato, delle cosiddette "riserve" formulate dai
tecnici dell'E.M.P.I., si dispone che il contenuto degli allegati
di cui ai mod. I e L del detto decreto, nonch, i criteri di esame
degli allegati stessi dovranno rispondere agli elementi documentali
di cui appresso:
I) CONTENUTI DELLE DOCUMENTAZIONI TECNICHE DA ALLEGARE
ALLA DENUNCIA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Le documentazioni prodotte all'E.M.P.I., ai sensi del citato
decreto ministeriale, dovranno essere:
Ä redatte in lingua italiana, facendo salvi i diritti delle
minoranze linguistiche;
Ä firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall'
azienda o iscritto al relativo albo professionale, abilitati
a norma di legge all'esercizio della professione;
Ä corredate da quanto appresso specificato:
a) elaborati grafici costituiti da:
Ä disegno d'insieme (quotato o in scala);
Ä disegno quotato delle sezioni delle strutture principali
considerate nel calcolo;
b) schemi funzionali degli impianti elettrici e/o fluodinamici
corredati da note esplicative, ove necessario;
c) estratto della relazione di calcolo contenente:
Ä indicazioni della norma adottata dal progettista (CNR Ä UNI,
PEM, DIM, BSI, ASA, AISE, AFNOR).
Per gli apparecchi costruiti secondo norme diverse da quelle
sopracitate, o in assenza di normativa di riferimento, dovranno
essere esplicitati i criteri di calcolo seguiti;
Ä classe dell'apparecchio (se prevista dalla norma);
Ä caratteristiche dei materiali per ciascuna struttura
principale;
Ä azioni e ipotesi di carico adottate e loro combinazioni;
Ä verifiche di resistenza per tutte le condizioni di carico
stabilite dalle norme, per ciascuna struttura principale;
Ä verifiche a fatica, per ciascuna struttura principale;
Ä verifiche alla stabilit. globale e/o locale per ciascuna
struttura principale;
Ä verifica al ribaltamento e/o al trascinamento.
II) LA CLASSE DELL'APPARECCHIO DEVE CORRISPONDERE
AL SERVIZIO DA SVOLGERE
III) CRITERI PER L'ESAME DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
DA PARTE DELL'E.N.P.I.
I tecnici dell'E.M.P.I. accertano la conformit. a quanto
stabilito dalla norma tecnica adottata per ci. che attiene a:
a) ipotesi di carico:
Ä azioni verticali;
Ä azioni orizzontali;
Ä condizioni di carico;
b) risultati di calcolo:
Ä confronto tra le tensioni ideali calcolate nelle verifiche
statiche ed a fatica con le relative tensioni ammissibili;
Ä coefficienti di sicurezza per la stabilit. globale e/o
locale;
Ä coefficienti di stabilit. al ribaltamento e/o al
trascinamento.
Per gli apparecchi di seguito esemplificati, per strutture
principali, di cui al punto I lettera c), terza linea, si intendono:
a) per gru a ponte:
Ä travi principali
Ä travi di testa
Ä telaio del carrello;
b) per gru a cavalletto:
Ä stilate
Ä travi principali
Ä telaio del carrello;
c) per gru a torre:
Ä carro di base
Ä torre e cuspide
Ä braccio e contro braccio
Ä telaio del carrello;
d) per autogru:
Ä telaio e stabilizzatori
Ä telaio principale della struttura girevole e ralla di
rotolamento
Ä braccio
Ä dispositivo di sostegno del braccio;
e) per gru su autocarro:
Ä controtelaio e stabilizzatori
Ä colonna bracci di sollevamento e sviluppo;
f) gru girevoli:
Ä portale
Ä telaio principale della struttura girevole e ralla di
rotolamento
Ä braccio, controbraccio e relativi dispositivi di sostegno;
g) per gru a struttura limitata, argani, paranchi;
Ä struttura di sostegno dell'argano/paranco e/o carrello
Ä tamburo e albero di forza.
In conseguenza di tutto quanto sopra disposto, i presupposti
che giustificarono la formulazione delle cosidette "riserve" da
parte dei funzionari dell'E.N.P.I. devono considerarsi perenti di
guisa che esse non hanno pi- ragione di essere.
Avuto riguardo, pertanto, al ruolo di responsabilizzazione
tecnica del progettista derivante dalla sottoscrizione delle
documentazioni, nonch, alla connessa responsabilit. dei
costruttori, il personale dipendente dell'E.N. P.I., incaricato ai
fini di prevenzione, delle verifiche e dei controlli, indirizzer.
la propria azione al riscontro della rispondenza delle normative
applicate Ä proprie degli enti di standardizzazione Ä con quelle
indicate nelle documentazioni tecniche esibite all'E.N.P.I., nonch,
a tutti gli altri adempimenti che non riguardino le condizioni di
vincolo, la individuazione delle sezioni pi- sollecitate degli
apparecchi e lo svolgimento dei calcoli, essendo queste parti
escluse coperte dalla presunzione iuris tantum della loro validita
e regolarit. per effetto del rinvio alle regolamentazioni degli
enti di standardizzazione.
Allo stesso personale tecnico S data facolt. di disporre per
gli apparecchi impiegati in edilizia, sulla scorta delle
documentazioni fornite dal costruttore, la utilizzazione degli
stessi apparecchi in classe diversa da quella di progettazione, con
la salvaguardia dei limiti di osservanza tecnica indicati dalle
normative degli enti di standardizzazione.
L'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dovr.
procedere a disciplinare con istruzioni interne la modalit. di
scioglimento delle "riserve" e delle prime verifiche degli
apparecchi denunciati, assicurando in particolare che i
provvedimenti di competenza siano adottati, nel minor tempo
possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche.
Ai costruttori e agli utenti delle gru e degli apparecchi di
sollevamento in questione S fatto obbligo, in virt- del citato art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, in
ragionevole lasso di tempo e compatibilmente con le esigenze di
sicurezza del lavoro, alla predisposizione delle documentazioni
d'uopo secondo le modalit. sopraillustrate ed all'inoltro delle
stesse alle competenti sedi periferiche dell'E.N.P.I.
Gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro,
nell'espletamento della normale attivit. istituzionale di
vigilanza, dovranno sovraintendere all'osservanza delle presenti
istruzioni, segnalando, se del caso, eventuali inosservanze allo
scrivente.
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CIRCOLARE 28 MARZO 1978, N. 35 DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREV. SOCIALE
(DIREZIONE GENERALE SICUREZZA SUL LAVORO)
VERIFICHE E CONTROLLI DELLE GRU E DEGLI APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO DI CUI ALL'ART. 194 DEL DECRETO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N.547
E ALL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 12 SETTEMBRE
1959. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ALTERNATIVE ALLA
NORMATIVA DELLA CIRCOLARE N.77 DEL 23 DICEMBRE
1976 PER GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Questo Ministero, con la circolare n. 77 del 23Ä12Ä1976,
concernente le verifiche e i controlli di cui all'oggetto, ebbe a
dettare una serie di disposizioni dirette a regolamentare, avuto
riguardo agli obblighi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 27Ä4Ä1955, n. 547, il contenuto degli allegati di
cui ai modelli I e L del decreto ministeriale 12Ä11Ä1959, nonch, i
criteri di esame degli stessi allegati cui l'E.N.P.l. deve
attenersi per il rilascio del giudizio di "adeguatezza" o meno
degli apparecchi soggetti alle verifiche ed ai controlli in
discorso, onde assicurare con immediatezza la corretta applicazione
delle norme di prevenzione in relazione all'uso degli apparecchi
stessi.
L'estensione applicativa di dette istruzioni circolari, pur nei
suoi vasti riferimenti normativi, ai fini delle relazioni di
calcolo, ai sistemi di norme nazyonali ed estere, doveva
riscontrare che Ä in correlazione:
a) al progresso tecnologico, il quale ha innovato profondamente
nel campo costruttivo degli apparecchi in esame (acciai speciali,
ecc.) senza che contemporaneamente fosse disciplinata adeguatamente
la normativa tecnica relativa;
b) al fatto che molti apparecchi di sollevamento gi. in uso non
trovavano il debito supporto tecnico nelle istruzioni stesse;
c) alle difficolt. concrete degli stessi costruttori di poter
ottemperare tecnicamente alle nuove istruzioni per gli apparecchi
gi. messi in commercio o in corso di produzione, cui si
connettevano problemi di carattere occupazionale e finanziari di
notevole portata Ä una larga fascia degli apparecchi di
sollevamento gi. in uso o in produzione necessitava di una
disciplina alternativa, e di carattere transitorio che conciliasse
per tali apparecchi aspetti di sicurezza con gli altri aspetti
sociali attinenti alla produzione e all'impiego.
In tale intento lo scrivente, previa consultazione degli
organismi tecnici nazionali (E.N.P.I. e C.N.R.), delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e dopo aver
sentito il parere della commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, la quale ha
espresso il proprio favorevole parere all'unanimit., ha ritenuto di
emanare, ad integrazione delle disposizioni della circolare n.77
sopra richiamata, ma con carattere alternativo e transitorio, le
istruzioni e i criteri tecniconormativi che seguono.
CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITE DI DECORRENZA
Le disposizioni e i criteri tecnico-normativi di cui alla
presente circolare si applicano alle gru e agli altri apparecchi di
sollevamento soggetti ai controlli e alle verifiche di cui all'art.
194 del decreto del Presidente della Repubblica 27Ä4Ä1955, n. 547
per i quali S stata espressa "riserva" di esame delle
documentazioni tecniche ovvero siano stati denunciati fra il
23Ä12Ä1976 ed il 31Ä12Ä1978.
Per gli apparecchi di sollevamento di cui sopra, denunciati
successivamente all'emanazione della presente circolare, le ipotesi
di cui ai successivi punti II e III si applicano esclusivamente
agli apparecchi di serie il cui prototipo risulti gi. denunciato
alla data della circolare stessa.
Per gli apparecchi prodotti successivamente al 31Ä12Ä1978 si
applicano le disposizioni di cui alla stessa circolare n. 77 sopra
menzionata.
Per le gru e gli altri apparecchi di sollevamento immatricolati
anteriormente alla data del 23Ä12Ä1976 con giudizio positivo di
"adeguatezza" continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri
tecnici in base ai quali fu espresso il giudizio stesso, salvo che
riscontri attuali non evidenzino una situazione di pericolo.
CRITERI TECNICI E DOCUMENTAZIONE
In sede di prima verifica, pertanto, degli apparecchi
rientranti sotto la lettera
f) dell'art. 5 del decreto ministeriale 12Ä11Ä1959 ed in
presenza, allo stato, delle cosiddette "riserve" espresse a verbale
dai tecnici dell'E.N.P.I., il contenuto degli allegati di cui ai
modelli I e L del detto decreto e i criteri di esame degli allegati
stessi debbono rispondere alle indicazioni e comportare gli
elementi documentali di cui appresso.
I Ä CONTENUTI DELLE DOCUMENTAZIONI TECNICHE
1) il disegno di insieme dell'apparecchio, firmato dal legale
rappresentante della ditta fabbricante e dal progettista,
indicante: Ä le dimensioni espressamente previste dal decreto
ministeriale 12Ä9Ä1959; Ä la portata nominale o il diagramma delle
portate nominali; Ä la classe equivalente di impiego con
riferimento alla normativa C.N.R Ä UNI 10021;
2) gli schemi funzionali dei circuiti elettrici e/o
fluidodinamici, firmati dal legale rappresentante della ditta e dal
progettista;
3) la dichiarazione del legale rappresentante della ditta
fabbricante attestante che l'apparecchio di sollevamento S stato
realizzato a regola d'arte ed in conformit. a quanto previsto nel
progetto;
4) compendio dell'estratto della relazione di calcolo redatto,
a seconda del tipo di apparecchio e per un impiego in una classe
equivalente non superiore alle prime quattro della C.N.R.- UNI
10021, su fogli conformi a quelli di cui ad uno degli allegati A,
B, C, D, E, F, G, firmato dal progettista e dal legale
rappresentante della ditta fabbricante. Quale che sia la classe di
progettazione per l'apparecchio, l'omissione della verifica a
fatica nel compendio dell'estratto comporta da parte degli uffici
dell'E.N.P.I. la classificazione dell'apparecchio per un impiego
equivalente a quello della classe 1 della C.N.R. Ä UNI 10021. Entro
un anno dalla data di classificazione in classe 1, gli apparecchi
realizzati con acciai speciali sono riclassificati con le modalit.
di cui al presente punto per una classe di impiego equivalente
della normativa C.N.R. Ä UNI 10021 fino alla 4, a condizione che
venga presentato anche un estratto della verifica a fatica; Ä
ovvero una relazione, firmata da tecnico, iscritto nell'albo
professionale, di collaudo favorevole dell'apparecchio, effettuato
secondo modalit. speciali tendenti a valutare Ä attraverso la
individuazione degli stati tensionali riscontrati durante prove
specifiche atte a riprodurre sulle strutture le azioni derivanti
dal servizio Ä le condizioni tensionali e quindi a permettere Ä
attraverso il confronto con le tensioni ammissibili Ä la
definizione di una classe di utilizzo equivalente rispetto alla
normativa C.N.R.-U.N.I. 10021; Ä ovvero dichiarazione rilasciata da
un tecnico diplomato e laureato, dipendente dalla ditta
costruttrice o iscritto al relativo albo professionale, abilitato a
norma di legge all'esercizio della professione, indicante l'esito
favorevole della prova di collaudo dell'apparecchio per una portata
o un diagramma di portate relativo allo stesso effettuate secondo
le modalit. riportate al punto 1 degli allegati 1, 2, 3 e 4 per
l'impiego dell'apparecchio per una classe di utilizzo equivalente a
una delle prime tre classi della normativa C.N.R.- U.N.I. 10021.
Insieme alla dichiarazione di collaudo deve essere prodotto
l'estratto della relazione di calcolo relativo alla sola condizione
di carico 3 della normativa C.N.R.-U.N.1, 10021 afferente alla sola
prova effettuata.
Per gli apparecchi di sollevamento di serie prodotti e
denunciati fino al 31Ä12Ä1978 S consentito di effettuare le prove
di collaudo per un solo esemplare di ciascuna serie.
Le dichiarazioni e gli attestati alternativi di cui al presente
punto 4 devono essere integrati, per gli apparecchi a portata
variabile, da una verifica al ribaltamento dell'apparecchio
redatta: Ä secondo la normativa C.N.R.- U.N.I. 10021 per le gru a
torre e simili; Ä secondo l'allegato 2 della normativa D.I.N.
15019, per autogru e gru su autocarri;
5) dichiarazione del legale rappresentante della ditta utente
attestante che l'apparecchio di sollevamento non ha subito
modifiche strutturali e che nell'uso e nella manutenzione
dell'apparecchio sono state osservate le istruzioni tecniche
fornite dalla ditta costruttrice o dalle norme di buona tecnica;
6) dichiarazione dell'utente dell'apparecchio di aver
provveduto alla regolazione alle portate nominali e alla piombatura
dei dispositivi; Ä limitatori di carico, per tutti i tipi di
apparecchi; Ä limitatori di momento, per gli apparecchi a portata
variabile (autogru, gru a torre, gru su autocarri, ecc.).
Sono esclusi dall'obbligo di cui al punto
6), relativamente ai soli dispositivi limitatori di carico:
a) gli argani, i paranchi e le gru a struttura limitata,
escluse quelle la cui stabilit. al ribaltamento sia realizzata
mediante contrappesi;
b) gli apparecchi impiegati in cicli produttivi continui che
prevedono l'esclusivo sollevamento e trasporto di carichi aventi
peso inferiore alla portata valutati e comunicati al gruista;
c) gli apparecchi in cui il dispositivo limitatore di momento
consenta una esatta valutazione che il carico da sollevare non
superi la portata massima, purch, al gruista non siano fornite per
iscritto le modalit. delle verifiche da effettuare
obbligatoriamente su carichi di peso non noto.
Sono esclusi, altres dall'obbligo di cui al punto 6,
relativamente sia ai dispositivi limitatori di carico e di momento,
le autogru e le gru su autocarro con portata massima non superiore
alle 16 tonnellate.
II Ä DECLASSAMENTO DEGLI APPARECCHI
Qualora entro 180 giorni dalla data della presente circolare
non sia stata presentata la documentazione tecnica prevista dalla
circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 77 del
23Ä12Ä1976, o quella di cui al punto precedente, si procede
d'uffico al declassamento delle portate nella misura del 20%
rispetto alle portate dichiarate dal costruttore e indicate
sull'apparecchio.
Per gli apparecchi di sollevamento, privi della documentazione
di cui al precedente punto I e al successivo punto III, la cui
verifica periodica venga a cadere, rispettivamente prima di 180 o
90 giorni dalla data della presente circolare, si proceder.,
all'atto della verifica stessa, al declassamento,fatta salva la
facolt. dell'utente di richiedere il ripristino delle portate
originarie o di quelle indicate al punto III e seguendo le
procedure previste ai punti I e III nei termini ivi prescritti.
Scaduto il termine sopraindicato il ripristino della portata
originaria dell'apparecchio pu. essere ottenuto mediante
presentazione e dopo esame positivo della documentazione
espressamente prevista dalla circolare n. 77 del 23Ä12Ä1976.
III Ä CLASSIFICAZIONE PER LE PORTATE DEGLI APPARECCHI IN USO
Su richiesta degli utilizzatori da presentare alle sedi
competenti dell'E.N.P.I. entro 90 giorni dalla data della presente
circolare, viene effettuata la riclassificazione automatica per le
portate di cui alla seguente tabella in relazione alla classe
equivalente prevista dalle norme C.N.R-UNI 10021 rispetto alle
portate dichiarate.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
classe di impiego
Tipo di apparecchio equivalente Portate
CNR-10021 riclassificate
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
a) gru a ponte, a portale, a 3 Q3 = 80% Q
CAVALLETTO a torre, a struttura 2 Q2 = 85% Q
limitata, argani e paranchi 1 Q1 = 90% Q
b) autogru, gru su autocarro 3 Q3 = 0.85 Q Ä 0,1 F
2 Q2 = 0.90 Q Ä 0,1 F
1 Q1 = 0,95 Q Ä 0,1 F
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
F S il peso equivalente del braccio riportato in punta: F = 1/2 Pb
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
La riclassificazione S ottenibile previa presentazione per
l'apparecchio identificato attraverso il numero di fabbricazione
e/o di matricole E.N.P.I., di: Ä una dichiarazione del legale
rappresentante della ditta fabbricante attestante la portata o il
diagramma di portate e la classe di utilizzo di progettazione e la
portata o un diagramma di portate declassate in relazione alla
classe di utilizzo indicata dall'utilizzatore e alle portate
riclassificate di cui alla tabella precedente; Ä una dichiarazione
dell'utilizzatore che l'apparecchio non ha subito modifiche
strutturali o sovraccarichi e impegnante l'utilizzatore stesso
all'uso dell'apparecchio per un impiego corrispondente ad una delle
prime tre classi della normativa C.N.R- UNI 10021.
COMPITI DELL'E.M.P.I. E DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO
In ordine, pertanto, all'applicazione dei criteri e delle
documentazioni sopra indicati, avuto riguardo al ruolo di
responsabilizzazione tecnica dei costruttori, professionale dei
progettisti e degli utilizzatori derivante dalla sottoscrizione
degli atti e dei documenti suddetti, il personale dipendente
dall'E.M.P.I., incaricato ai fini di prevenzione dei controlli e
delle verifiche, indirizzer. la propria azione all'acquisizione e al
riscontro della conformit. degli atti e della documentazione, posti
a corredo delle denuncie, alle istruzioni di cui alla presente
circolare, compilando in correlazione e nella presunzione iuris
tantum della della regolarit. e validit. degli aspetti tecnici
degli apparecchi denunciati, il verbale di verifica di
"adeguatezza" degli apparecchi secondo i modelli I e L del decreto
ministeriale 12Ä9Ä1959.
Tale attestato di verifica formale, che per motivi contingenti
ed eccezionali S ammesso, lascia fermi i poteri che derivano
dall'ordinamento giuridico sia all'ispettorato del lavoro che
all'E.M.P.I., rispettivamente in materia di vigilanza e di verifica
e di controllo.
Il declassamento d'ufficio di cui al punto II, S attuato
dall'E.M.P.I., i cui tecnici provvederanno alla registrazione delle
portate ammesse sia sul libretto regolamentare dell'apparecchio
(alla voce "generalit.") sia sul verbale di verifica periodica
(alla voce "osservazioni") in occasione della verifica periodica
eseguita nel corso dell'anno, richiedendo all'utente in
correlazione, di adeguare le targhe delle portate ai nuovi valori
definiti.
Gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro,
nell'espletamento della normale attivit. di vigilanza, dovranno
sovraintendere all'osservanza anche delle presenti istruzioni,
segnalando, se del caso eventuali gravi difficolt. di osservanza
allo scrivente.
ADEMPIMEMTI DEI COSTRUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI
E COLLABORAZIOME DELLE PARTI SOCIALI
Ai costruttori e agli utilizzatori delle gru e degli apparecchi
di sollevamento in discorso S fatto obbligo in virt- del citato
art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27Ä4Ä1955, n.
547, di adeguare, in base ai tempi tecnici necessari e
compatibilmente con le esigenze di sicurezza del lavoro, gli
apparecchi suindicati alle indicazioni tecniche definite nella
presente circolare, alla predisposizione delle documentazioni
d'uopo richieste ed all'inoltro delle stesse alle competenti sedi
periferiche dell'E.M.P.I.
Al fine di assicurare ottimali condizioni di sicurezza del
posto di lavoro con il corretto impiego di macchine sicure, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sono
pregate di dare la loro collaborazione per la diramazione delle
presenti disposizioni agli operatori interessati anche ai fini
dell'esercizio del diritto di cui all'art. 9 della legge 1970/300.
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In calce alla circolare sono infine riportati quattro allegati
inerenti le "modali di prova eccezionale di carico":
1) apparecchi di sollevamento tipo gru a torre Ä gru scorrevoli
a braccio e simili, escluse autogru;
2) apparecchi tipo autogru e gru su autocarro;
3) apparecchi tipo gru a ponte Ä gru a portale Ä gru a
cavalletto e simili;
4) apparecchi tipo gru a struttura limitata (monorotaie, gru a
bandiera, gru girevoli, gru a cavalletto per edilizia ecc.).
In allegato vi sono pure i vari "compendi dell'estratto della
relazione di calcolo" Tutti i suddetti allegati potranno essere
consultati presso le sedi periferiche degli ispettorati del lavoro
e deIl'E.N.P.I.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ