Post by Ing. Antonio SienoAll'art.2 è fatto divieto di costituire società...
E le società di ingegneria? E la legge Bersani, che apre alle società
di persone?
Quella legge 1815/39 è vigente in ognuno dei suoi 8 articoli tal quale?
O meglio...all'art.3 ci sarebbe una parziale apertura... ma traducendo
cosa significa per la parte relativa a realtà private??
Art. 1.
Le persone che, munite dei necessari titoli di studio di abilitazione
professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività
in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per
l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono
abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro
ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di <<studio
tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario>>,
seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli
associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai
sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione
sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.
Art. 2.
E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma
diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti,
uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche
gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di
assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale,
amministrativa, contabile o tributaria.
Art. 3.
Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli
istituti pubblici, nonchè, fermo restando l'obbligo della
notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le
società, ditte od aziende private costituiscono per la propria
organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.